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Contestazione di addebito disciplinare e irrogazione sanzioni:

un percorso irto di insidie

 

di Pasquale Arnese

 

 

    Il potere disciplinare della Pubblica Amministrazione, ed in particolare dell’Amministrazione Scolastica, e le relative procedure sanzionatorie sono state innovate dal D.Lgs. 150/ 2009 attuativo della Legge Delega 15/2009 (cd. Legge Brunetta) che ha tentato di razionalizzare la complessa materia delle sanzioni disciplinari andata via via stratificandosi negli anni tra fonti di natura pattizia (CCNL 2002/2005 e 2006/2009 integrativi del CCNI 1994/1997) e fonti di natura legislativa (L.300/1970, L.19/1990, L.55/1990, D.Lgs. 267/2000, L.97/2001, e specificatamente per il settore scuola, D.Lvo. 294/1994 e D.Lgs. 165/ 2001).

Viene così depubblicizzata la materia delle sanzioni disciplina­ri configurandola non più quale procedimento amministrativo, espressione del potere di supre­mazia della Pubblica Amministrazione, ma mero atto di natura negoziale con evidenti ricadute sulla natura del provve­dimento nei confronti del quale:

a)   non è più applicabile la Legge 241/1990, se non in tema di diritto di accesso conseguente alla difesa nell’ambito del pro­cedimento disciplinare (vedasi Cons. di Stato n.5 del 22.04.1999);

b)  non è più esperibile il ricorso ai TAR per vizi legati a incompe­tenza, violazione di legge, e eccesso di potere;

c)   non è più applicabile il principio dell’autotutela, se non per meroerrore materiale;

d)   non è più esperibile il ricorso gerarchico o quello straordinario al Capo dello Stato.

 

La “ratio legis” della suddetta nor­mativa risiede sostanzialmente nel tentativo di porre un argine a disfunzioni della macchina ammi­nistrativa dello Stato rinvenenti secondo il legislatore da comporta­menti poco conformi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’agire amministrativo quali il comportamento troppo buonista della Dirigenza Pubblica, il pessi­mo funzionamento dei Collegi Arbitrali di Disciplina (i cosiddetti CAD), ed i numerosi errori di pro­cedura commessi dai titolari delle azioni disciplinari.

In seguito ed a causa di queste con-cause vengono così statuiti dei prin­cipi cardine ed inderogabili a cui deve adeguarsi l’azione disciplina­re:

1.   L’obbligatorietà dell’azione disciplinare intesa come atto dovuto, e non più discrezio­nale, a seguito del quale il Dirigente preposto alla struttura, nello specifico il Dirigente Scolastico, in virtù di un principio costituzional­mente previsto di buon andamento” della Pubblica Amministrazione (Art.97 del­la Costituzione), e diversa­mente da quanto tuttora avviene nel settore privato, è obbligato ad avviare l’azione disciplinare.

2.   La tempestività dell’azione disciplinare secondo cui devono esservi tempi certi e brevi relativi all’attivazione e conclusione del procedimento disciplinare e che tali termini debbano intendersi di natura perentoria e non ordi­natoria.

3.   La parità di trattamento in sede disciplinare secondo cui nella Pubblica Amministrazione non vale il principio  dell’intuitus per­sonae, ma quello costituzional­mente statuito di imparzialità dell’agire amministrativo (Art.97 della Costituzione) secondo cui a comportamenti analoghi corrispondono sanzioni analoghe, salvo situazioni specifiche di recidiva, reiterazione, aggra­vanti o attenuanti.

4.   La PROPORZIONALITA’ e la GRADUALITA’secondo cui da un lato la sanzione va rapportata a parametri ben precisi quali l’intenzionalità del comporta­mento, il danno o disservizio provocato, l’imperizia-negligenza-imprudenza mostrate, l’imprevedibilità dell’evento, la responsabilità nello svolgimento delle pro­prie mansioni legata al ruolo apicale o meno ricoperto, e dall’altro va applicata in maniera progressiva e gra­duale.

 

Il contradditorio procedimentale ovvero il diritto alla difesa del destinatario della contesta­zione di addebito prima che gli vengano irrogate misure afflittive.

L’applicabilità dell’azione disciplinare anche ad ex-dipendenti nelle ipotesi in cui fraudolentemente dovessero rassegnare le dimissioni con l’intento delibe­rato di eludere un provvedi­mento disciplinare in corso o prossimo all’irrogazione.

La tipicità e tassatività della san­zione disciplinare: secondo cui non esistono più sanzioni atipi­che, ma solo quelle tipizzate dal­la normativa, per altro differenti fra personale docente ed ATA e che di seguito si riassumono.

 

Avvertimento scritto costituisce il primo grado di sanzione disciplinare e consiste nel richiamo all’osservanza del proprio dovere a seguito di mancanze lievi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio (art.492 D.Lgs. 297/94).

Censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, relativa a mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri d’ufficio (art.493 D.Lgs. 297/94).

Sospensione dall’insegnamento fino ad 1 mese consiste nel divieto di esercitare la funzione docente con la per­dita del trattamento economico ordinario. E’ inflitta per:

A)   per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negli­genze in servizio;

B)   per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;

C)   per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ald overi di vigilanza (art.494 D.Lqs. 297/94).

 

 

 

Comminabili dal Dirigente Scolastico

Sospensione dall’insegnamento da oltre ad 1 mese a 6 mesi è inflitta:

A)   nei casi di sospensione fino ad un mese qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

B)   per uso dell’impiego ai fini di interesse personale;

C)   per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per con­corso negli stessi atti;

D) per abuso di autorità (art.495 D.Lgs. 297/94).

Sospensione dall’insegnamento per un periodo di 6 mesi  e successiva utilizzazione in compiti diversi dall’insegnamento è inflitta per:

A)   il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza di condanna e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori (art. 496 de! D.Lgs. 297/94);

B)   gli atti peri quali è inflitta la sanzione devono essere tali da denotare l’incompatibilità del soggetto a svolge­re la funzione docente.

Destituzione consiste nella cessazione dal rapporto d’impiego è inflitta per:

A)            atti che siano in grave contrasto con ‘doveri inerenti alla funzione;

B)   attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;

C)   illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;

D)   gravi atti di inottemperanza;

E)   richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;

F)   gravi abusi di autorità (art. 498 d&D,Lgs. 297/94).

 

 

 

 

Comminabili dal Dirigente Scolastico

((fino a 10 gg.) U.P.D. dell’USR (da 11 gg. a 1 mese)

 

Sanzioni applicabili al personale docente a. tempo determinato e indeterminato

Rinvio recettizio l’art 91 del CCN SCUOLA siglato il 2911,20€ rimanda per il personale docen alle norme di cui al Titolo I, Capo i’ Parte III, del T.U. - D.Lvo. 297/94 specificatamente agli art. dal 492 501 che, in quanto compatibili con Decreto Brunetta, restano in vigore fino alla nuova tornata contrattual Abrogati, invece, gli articoli dal 5 al 508 relativi alle competenze, provvedimenti cautelari e procedure.

 

 

 

 

 

 

SANZIONI DISCIPLINARI  A.T.A

Art. Da 92 a 99 del CCNL 2006/2009 sottoscritto il 29.11.2007

 

Rimprovero verbale

A) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche interna di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro;

B) condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei geni­tori, degli alunni o del pubblico;

C) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;

D) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;

E) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 300del 1970;

F)            insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati;

G) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, ovvero danno o pericolo all’Amministrazione, agli utenti o ai terzi.

(art. 95 comma 4 CCNL 29/11,07).

Rimprovero verbale

Stesse ipotesi di cui al rimprovero verbale.

Multe per un importo variabile fino ad massimo di 4 ore

Stesse ipotesi di cui al rimprovero verbale.

Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni

A) recidiva nelle mancanze previste dall’art. 95 comma4del CCNL29/11/2007

(cfr. punti precedenti), che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;

B)  particolare gravità delle mancanze previste dall’art. 95 comma4del CCNL29/11/2007;

C) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione é determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservi­zio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all’Amministrazione,agli utent o ai terzi;(cfr:Licenziamento disciplinare con preavviso);

D) ingiustificato ritardo,fino a dieci giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;

E) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;

F)  comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;

G) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;

H) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione,esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, aisensi dell’art. 1 della legge n.300 del 1970;

I)  atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;

L)  violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.

(art. 9Scommo 6 CCNL 29/11,07).

 

 

Commutabili dal Dirigente Scolastico

Licenziamento con preavviso

A) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste nel comma 6 (cfr. sospensione fino a 10 giorni), anche sedi diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel mede­simo comma, che abbia comportato l’applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;

B)occultamento, da pane del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, difatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’Amministrazione o ad essa affidati;

C)  rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;

D)  assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi; (cfr: Licenziamento disciplinare con preavviso);

E) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;

F) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;

G) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravi­tà tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro (art 95 comma 7CCNL 29/1 1,07).

 

 

 

Commutabili dall’UPD dell’USR



 

Riabilitazione

Trascorsi due anni (o cinque anni nel caso di sospensione dall’insegnamento per un perio­do di sei mesi e successiva utiliz­zazione permanente in compiti diversi dall’insegnamento) dalla data in cui è stata inflitta la san­zione, il dipendente può chiedere la riabilitazione. Se la richiesta è accolta il docente è riabilitato e gli effetti della sanzione, con esclu­sione di quelli retroattivi, che sono resi nulli. (D. Lgs. 297/94 ari. 501).

 

Rifiuto dei dipendente a ricevere la contestazione di addebito

La procedura ordinaria prevista dal Decreto Brunetta è quella del­la notifica tramite PEC. Ma ove per un motivo qualsiasi ciò non dovesse essere possibile ed il dipendente dovesse rifiutare la notifica brevi manu del provvedi­mento la procedura da seguire è quella di redigere alla presenza di testimoni una “reIata di notifica”. Successivamente è possibile con­testare un secondo addebito disciplinare per rifiuto di collabo­razione e sempre cautelativamen­te, poi, notificare per raccoman­data A/R il provvedimento disci­plinare al domicilio del dipen­dente o, come estrema ratio, prov­vedere alla notifica tramite uffi­ciale giudiziario (procedura comunque non prevista dalla Brunetta) (Vedi ALL.3).

 

Obbligo di delazione

Il novellato art.55bis-comma 7 del D.Lgs. 165/2001 così recita: “Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministra­zione pubblica dell’incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscen­za per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un pro­cedimento disciplinare in corso, rifiu­ta, senza giustificato motivo, la colla­borazione richiesta dall’autorità disciplinare pro cedente, ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all’applicazione, da parte dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipen­dente, fino ad un massimo di quindici giorni”.

Si statuisce un principio già codifi­cato nell’ordinamento giuridico di obbligo di delazione in base al qua­le un dipendente dell’istituzione scolastica, o di altra istituzione sco­lastica, o di altra amministrazione, se a conoscenza di informazioni rile­vanti per ragioni di ufficio di servi­zio, è obbligato a collaborare al pro­cedimento disciplinare sia pur riguardante un altro lavoratore. In caso di rifiuto non motivato è sog­getto alla sospensione dal servizio, con ritenuta dello stipendio, fino ad un massimo di 15 giorni.

 

Pubblicazione dei codice disciplinare sui sito istituzionale della scuola

 

L’art. 55, comma 2, D.Lgs. 165/ 2001, come modificato dall’art.68 D.Lgs. 150/ 2009 obbliga le pub­bliche amministrazioni a provve­dere alla pubblicazione sul sito isti­tuzionale del codice disciplinare specificando che tale pubblicazio­ne equivale a tutti gli effetti all’affissione del predetto codice all’ingresso della sede di lavoro: “la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disci­plinare, recante l’indicazione delle pre­dette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affis­sione all’ingresso della sede di lavoro”.

 

Cosa si intende per sito istituzionale della scuola? Il Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs.82/2005 come modificato dal D.Lgs. 104/2010) agli art. 53 e 54 definisce le caratteristiche che devono possedere i siti delle PA. per definirsi istituzionali. Due suc­cessive Circolari, la CM. n. 88 dell’8 novembre 2010 del MIUR e la CM. della Funzione Pubblica n. 14 del 23.12.2010 punto n. 2 hanno fornito chiarimenti in tal senso che si possono così riassumere:

1. Assicurarsi che il codice disciplinare oggetto di pubblicità contenga sia le procedure previste per l’applicazione delle sanzioni sia le tipologie di infrazione e I relative sanzioni.

 

Per il personale docente Il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni dall’art. 492 all’art. 501 del Dlgs. 16.4.1994, i 297, e art.91 del C.C.N.L. del29.11.2007.

 

Per il personale ATA  il Codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni relative sanzioni dall’art.92 all’art. 99 del C.C.N.L. d 29.11.2007

Per entrambe le categorie di personale sanzioni disciplinari responsabilità dei dipender pubblici dall’art. 67 all’art. 73 d D.Lgs n. 150/2009 trasfusi ne~ art. 53, 55,55 bis, 55 ter, 55 quat e 55 sexies del D.Lgs. 165/2001.

Per entrambe le categorie di personale codice di comportamento dei dipendenti delle pubiche amministrazioni (allegato  n° 2 al c.c.n.l.del 29.11. 200 (DPCM 28.11.2000).

2.     Assicurarsi che il sito istituzioni sia registrato su dominio a nome della scuola.

3.     Assicurarsi che il codice disciplinare venga pubblicato con adeguato risalto e indicazione puntuale della data, oltre che sull’home page internet anche quella di intranet dell’amministrazione, solitamente utilizzata per le comunicazioni interne del datore di lavoro, alfine di assicurarne la massima visibilità e conoscibilità.

4.     Provvedere a precostituire una prova dell’avvenuta pubblicazione, chiedendo alla struttura interna  competente alla gestione sito internet di comunicare formalmente l’avvenuto adempimento con data certa.

5.     Poiché la possibilità di sostituire integralmente la pubblicazione all’albo con la pubblicazione on line non opera per le ammini­strazioni con personale privo di postazione informatica, qua­le potrebbe essere il personale della scuola, cautelativamente procedere comunque all’affissione del codice disci­plinare “all’ingresso della sede di lavoro” e non in qualsiasi luogo accessibile al personale (come prevedeva la versione previgen­te dell’art. 55, comma 2, D. lgs. 165/2001 per via dell’esplicito richiamo all’art. 7 legge n. 300/1970). Leggasi albo genera­le della scuola.

6.     Considerata la pluralità di plessi in cui spesso sono distribuite le Istituzioni Scolastiche, posto che il criterio che ispira la normativa è quello dell’affissione in ogni luogo in cui il personale presta l’attività lavorativa, assicurarsi di procedere all’affissione del codi­ce disciplinare all’ingresso di ogni sede e plesso.

Cliccare qui per leggere/scaricare il modello per contestazione di addebito e avvio procedimento disciplinare (formato MS Word)
Cliccare qui per leggere/scaricare il modello per irrogazione sanzione disciplinare (formato MS Word)

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