logo Associazione nazionale dirigenti e alte professionalita' della scuola

Trattenuta del 2,5% per la buonuscita – cio’ che e’ necessario sapere

 

ANP nazionale

 

La sentenza 11 ottobre 2012, n. 223 della Corte Costituzionale ha costretto il Governo ad emanare il D.L. 29 ottobre 2012, n. 185 con il quale viene abrogato l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

Per questo motivo tutti i dipendenti pubblici in regime di TFS al 31.12.2010 non passano più al regime TFR (trattamento più sfavorevole) ma rimangono dalla stessa data in regime TFS.

Nel giro di un anno l'INPS, gestione INPDAP, dovrà procedere alle riliquidazioni delle buonuscite disposte per i dipendenti collocati in pensione successivamente al 31.12.2010 e fino alla data di entrata in vigore del D.L. 195 (31.10.2012), adeguandoli alla vecchia normativa. Non si provvederà al recupero delle somme già erogate in eccedenza.

Nulla cambia per chi era già in regime di TFR, vale a dire per gli assunti a t.d. dopo il 30.05.2000 o a t.i. dopo il 31.12.2000, e per coloro che hanno aderito ad un fondo di previdenza complementare (ad es.: ESPERO).

In particolare questi ultimi, pur essendo passati al TFR e pur continuando a pagare il 2,5% sull’80% della retribuzione mensile si vedranno attribuire un TFR calcolato con le stesse regole del TFS, quindi più favorevoli. A questo proposito si veda il DPCM 20 dicembre 2009, G.U. n.111, 15 maggio 2001 e n.118, 23 MAGGIO 2001.

CONCLUSIONE

Non esistono più motivi per attivare ricorsi per la restituzione del 2,5% sull'80% della retribuzione posto a carico dei dipendenti pubblici a partire dal 1.1.2011, in quanto l’ultimo D.L. ha ripristinato completamente la normativa preesistente facendo decadere ex tunc la norma dichiarata incostituzionale.

Parimenti sono estinti i processi pendenti per la restituzione del contributo obbligatorio del 2,5% sull’80% della retribuzione e restano prive di effetti le sentenze già emesse e non passate in giudicato.

Non hanno interesse a ricorrere i dipendenti passati a regime TFR in virtù di adesione a fondi chiusi del pubblico impiego (Espero per la Scuola).

 

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2012, n. 185

Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. (12G0207) (GU n. 254 del 30-10-2012 )

Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2012

Art. 1

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n.223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012  mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;

b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l'anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno  2012,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e l'accantonamento relativo al Ministero  dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n.152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per  quelle  passate  in giudicato, restano prive di effetti.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 DICEMBRE 1999

«Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti».

(Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000 + n. 118 del 23 maggio 2001).

Articolo 1 Trattamento di fine rapporto

1. L’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l’applicazione della disciplina prevista dall’articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il computo dell’indennità di fine esercizio maturata fino a tale data sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle quote di trattamento di fine rapporto maturate a far tempo dalla data dell’opzione saranno effettuate secondo le norme previste dall’articolo 1 della citata legge n. 297 del 1982. All’indennità di fine servizio maturata fino alla data dell’opzione per il trattamento di fine rapporto e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

2. A decorrere dalla data dell’opzione prevista dall’articolo 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall’articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.

3. Per assicurare l’invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, a ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.

4. Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall’articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3.

5. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall’articolo 11 della legge n. 152 del 1968 e dall’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dai commi 2 e 3.

6. Il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l’iscrizione all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio il predetto adempimento è effettuato dall’ente datore di lavoro. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l’aliquota del 6,91 per cento in vigore per i dipendenti privati, ai sensi dell’articolo 3, comma 16, della legge n. 297 del 29 maggio 1982 e sulla base di quanto previsto dall’articolo 4 dell’accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999. Nell’accantonamento annuale non saranno computate le quote di trattamento di fine rapporto destinate ai fondi pensione.

7. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola, delle università, della sanità e degli enti locali è affidata all'INPDAP. Il contributo previdenziale a favore dell'INPDAP da parte delle amministrazioni pubbliche resta fissato per il personale dello Stato nella misura del 9,60 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista dall’articolo 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75, e nella misura del 6,10 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista dall’articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale degli enti locali.

8. Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l’iscrizione all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio resta a totale carico degli enti medesimi, ai quali è affidata la gestione di tali trattamenti.

9. Ai fini dell’armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto, per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato presso le amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni nonché presso enti sottoposti alla disciplina della legge 20 marzo 1975, sarà erogato il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297 del 29 maggio 1982, con le modalità definite dall’accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A far tempo dalla stessa data non si applica l’articolo 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dal presente comma. Resta ferma la possibilità per i dipendenti interessati di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolto precedentemente alla predetta data.

 

18 aprile 2013

 

Torna all'indice dei documenti
Torna alla prima pagina