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Rinnovata la polizza assicurativa per gli iscritti Anp.

Vittorio Barsotti - Paolo Razzuoli

Dal 1 gennaio 2013 e' stata rinnovata la polizza assicurativa per i soci Anp con due importantissime migliorie, che sono:
1) l'aumento da € 600.000 a € 1.000.000 del massimale per la responsabilita' patrimoniale verso la Pubblica Amministrazione (c.d. responsabilita' erariale);
2) l'aumento da € 50.000 a € 60.000 del massimale per la copertura della tutela legale e giudiziaria.

E' opportuno osservare che la nostra polizza e' oggi ancora piu' avanti (lo era gia' in passato) rispetto a quelle degli altri soggetti sindacali operanti nel nostro stesso comparto. Cio' emerge con tutta evidenza ove si abbia la pazienza di leggere attentamente le polizze proposte.

Vediamo ora un po' piu' nel dettaglio.
L'assicurazione, come per il passato assolutamente gratuita per tutti gli iscritti, è stata stipulata dall'Associazione in qualità di contraente e opera a partire dal 1 gennaio 2013 a copertura dei rischi e con le condizioni ed i massimali sinteticamente riportati di seguito:
1.Responsabilità civile patrimoniale, per tutte le funzioni permanentemente o temporaneamente ricoperte dall'iscritto nell'ambito della sua attività professionale, per danni a terzi, all'Ente di appartenenza e alla Pubblica Amministrazione in generale, fino al massimale di € 1.000.000, senza alcuna franchigia. La copertura assicurativa si estende ai 5 anni precedenti la decorrenza della polizza ed ai 10 anni successivi alla cessazione dall'attività lavorativa, a condizione che sia mantenuta la continuità di iscrizione all'Associazione. La copertura include le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto delle decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
2.Tutela legale in ogni procedimento civile, penale, amministrativo o disciplinare per fatti connessi con l'esercizio delle funzioni ricoperte dall'iscritto, fino al massimale di € 60.000 per anno assicurativo per ogni iscritto, senza alcuna franchigia, con il limite di € 30.000 per singola vertenza. La copertura assicurativa si estende ai 3 anni precedenti la decorrenza della polizza ed ai 3 anni successivi alla cessazione dall'attività lavorativa, a condizione che sia mantenuta la continuità di iscrizione all'Associazione. In caso di richiesta all'Amministrazione di rimborso delle spese legali (art. 18 Legge n. 135/97), è garantito il rimborso della quota di spese eventualmente rimasta a carico dell'assicurato perché non ritenuta congrua dall'Avvocatura dello Stato.
3.Infortuniocausante morte o invalidità permanente maggiore del 66%, a seguito di fatti connessi con l'esercizio delle funzioni ricoperte dall'iscritto, con massimali, rispettivamente, di € 50.000 e di € 100.000. La società assicuratrice è l'AIG Europe Limited (polizza n. 15187).
E' disponibile inoltre un servizio di supporto agli iscritti (sia on-line che telefonico) per la compilazione, l'inoltro e la gestione delle denunce di sinistro.

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Lucca, 21 febbraio 2013

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